Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415 la Corte di Cassazione ha compiuto un passo ulteriore, estendendo il riconoscimento dell’autonomia contrattuale dei coniugi a monte, cioè prima che la crisi coniugale si verifichi. Il caso concreto esaminato riguardava un accordo firmato da marito e moglie qualche anno prima della separazione, in cui il marito si obbligava a corrispondere alla moglie una determinata somma (pari a 150.000 euro) nell’eventualità di una futura separazione. Tale patto era motivato dal fatto che la moglie aveva contribuito economicamente in maniera rilevante alla ristrutturazione della casa familiare e ad altre spese comuni durante il matrimonio; attraverso l’accordo, i coniugi intendevano assicurare che, in caso di rottura dell’unione, la moglie ottenesse un riequilibrio patrimoniale per quanto investito. In cambio, par di capire che la moglie avrebbe rinunciato ad alcuni beni o diritti (nell’accordo si menzionava la rinuncia ad alcuni beni mobili, come un’imbarcazione e parte dell’arredamento, a fronte della promessa di rimborso). Finora, un patto siffatto sarebbe stato giudicato nullo – come visto – perché volto a regolare “anzitempo” gli effetti economici della separazione. Stavolta invece la Cassazione ha ritenuto valido l’accordo, inaugurando di fatto la stagione dei (timidi) patti prematrimoniali leciti anche in Italia. I giudici supremi hanno qualificato l’intesa come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, ossia un accordo non previsto espressamente dal codice ma certamente lecito nella sua struttura: la condizione apposta (l’evento futuro e incerto della separazione/divorzio) non è stata considerata contraria alla legge. In altri termini, la separazione non è vista come la causa scatenante di un negozio illecito, bensì semplicemente come un evento che, al pari di altri fatti futuri, può essere legittimamente preso in considerazione dalle parti quale condizione per far scattare determinate obbligazioni. Ciò che conta è che la causa concreta dell’accordo sia lecita e meritevole di tutela: nel caso di specie, la finalità era riconoscere e restituire alla moglie il contributo economico dato alla famiglia (nello specifico alla casa comune) durante il matrimonio, finalità giudicata del tutto legittima. La Cassazione sottolinea infatti un aspetto cruciale: il fallimento del matrimonio non deve costituire la “causa genetica” del patto, ma solo il fattore condizionale esterno. Tradotto: non siamo di fronte a un mercanteggiamento sul matrimonio , bensì a un accordo serio in cui i coniugi regolano ex ante alcune pendenze patrimoniali, qualora il rapporto finisca. In questa prospettiva, l’intesa non contrasta con i doveri coniugali (che restano inalterati fino all’eventuale separazione) né con l’ordine pubblico, ma anzi realizza principi di equità e di rispetto della parola data fra le parti. Come ha chiarito la Suprema Corte, patti di questo tipo diventano legittimi e efficaci a condizione che gli obblighi previsti siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili delle parti. Il principio generale è quindi ribaltato: non più un patto necessariamente nullo in radice, ma un esercizio dell’autonomia privata che l’ordinamento può riconoscere e tutelare, purché rimanga entro paletti ben definiti. Nell’ordinanza del 2025 la Corte ha anche esplicitato che l’accordo in questione non equivaleva affatto a una rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento o divorzile. Questo punto è importante: uno dei timori verso i patti prematrimoniali è che servano ad aggirare il futuro diritto dell’ex coniuge economicamente più debole a ottenere un assegno di mantenimento o divorzile. Nel caso concreto, però, la somma pattuita (150 mila euro) era collegata alle spese sostenute dalla moglie e doveva fungere da rimborso/riequilibrio di quelle uscite, non da surrogato di un assegno alimentare. Tant’è vero che, al momento della separazione, la moglie ha potuto richiedere (e ottenere) sia l’applicazione del patto sia il normale assegno di mantenimento, senza che l’uno escludesse l’altro – in quanto si tratta di titoli diversi. In altri termini, l’accordo prematrimoniale non sostituiva né eliminava gli obblighi di mantenimento eventualmente dovuti per legge, ma aggiungeva un ulteriore obbligo contrattuale liberamente assunto dal marito a tutela del contributo dato dalla moglie alla vita familiare. Proprio questa natura aggiuntiva e integrativa, e non elusiva, delle disposizioni di legge ha convinto la Cassazione a dare luce verde al patto.
La Corte di Cassazione sulla validità di accordi volti a regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di crisi coniugale
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