: Arriva il chiarimento tanto atteso: non si genera un “reddito diverso” ai sensi del TUIR a carico di chi cede a titolo oneroso la piena proprietà di un immobile a due distinti soggetti che acquistino uno la nuda proprietà e l’altro il diritto di usufrutto. È quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel disegno di legge di conversione del DL fiscale (DL 84/2025), appena approvato dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il chiarimento si è reso necessario a seguito della spiazzante risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un (audace quanto temerario) interpello (Risposta n. 133_2025), che aveva sollevato forti dubbi tra gli operatori. Ora, con la norma interpretativa, il quadro si ricompone in modo definitivo, escludendo ogni profilo impositivo a carico del venditore in queste specifiche operazioni. Solo se il cedente mantiene un diritto reale sul bene, la costituzione del diritto reale minore viene tassata quale reddito diverso. Al contrario, se il cedente si spoglia integralmente della titolarità dell’immobile, sia pure alienando a due diversi soggetti nuda proprietà e usufrutto, l’operazione potrà generare unicamente una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67 lett. b) e b-bis) del TUIR, solo ove si tratti, rispettivamente, di vendita infraquinquennale o infradecennale in presenza di interventi agevolati di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (secondo la ordinaria disciplina prevista appunto dagli art. 67 e 68 T.U.I.R. in tema di plusvalenze).



