In tema di impresa familiare, ai fini dell’individuazione del limite temporale per l’esercizio del diritto di prelazione sull’azienda, spettante ai familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, ex art. 230-bis, comma 5, c.c., deve aversi riguardo al momento della cessazione definitiva dell’attività lavorativa e non a quello, successivo, della materiale e concreta liquidazione della quota di partecipazione, costituente un diritto di credito, che potrebbe seguire a lunga distanza dalla data della sua maturazione
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