La clausola testamentaria che subordina l’efficacia dei lasciti ereditari all’accettazione delle disposizioni testamentarie da parte dei chiamati e alla rinuncia all’azione di riduzione è valida quando non pregiudica la quota di legittima spettante ai legittimari e non comprime diritti fondamentali dei chiamati alla successione. Tale clausola, avente funzione ad un tempo sollecitatoria e sanzionatoria, pone ai chiamati l’alternativa tra accettare il testamento mantenendo il lascito o non accettarlo perdendo l’attribuzione dell’eventuale supero sulla riserva, rimettendo agli eredi una valutazione di convenienza da effettuare a successione aperta quando ciascun figlio può liberamente disporre della quota riservata. Il divieto di proporre l’azione di riduzione, anziché pregiudicare la quota indisponibile, mira a presidiare l’assetto successorio preferito dal testatore prospettando un’alternativa che non realizza un’illecita compressione del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., data la natura delle situazioni soggettive interessate. Non sono superati i limiti inderogabili che incontra il testatore nel disporre della successione, limiti che si compendiano nella tutela dei congiunti più stretti a favore dei quali la legge impone che sia riservata necessariamente una quota del patrimonio. La clausola non prevede l’attribuzione di una certa quota con divieto assoluto di agire in riduzione, ma contempla un lascito che, ove non accettato, comporta la perdita della disponibile, riconoscendo esplicitamente a tutti i legittimari la quota indisponibile. Per la configurazione di un patto successorio vietato è necessario che il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta, che la cosa oggetto della convenzione sia stata considerata dai contraenti come entità della futura successione, che il promittente abbia inteso provvedere alla propria successione privandosi dello jus poenitendi, che l’acquirente abbia contrattato come avente diritto alla successione e che il programmato trasferimento dovesse aver luogo mortis causa. Il negozio di cessione azionaria con differimento del pagamento del prezzo per oltre venti anni senza previsione di interessi può assumere carattere misto presentando elementi di liberalità indiretta, dovendo valutarsi oltre al dato oggettivo della sproporzione tra le prestazioni corrispettive la sussistenza di un intento di liberalità funzionale all’arricchimento dell’acquirente. Il legittimario che agisce in riduzione ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, ma l’onere di allegazione è soddisfatto quando, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie o delle donazioni in vita residui una lesione, senza che sia richiesta la quantificazione in termini di valore dei vari elementi né l’individuazione della lesione in termini matematici precisi. Le disposizioni lesive sono valide ed efficaci finché non ne sia disposta la riduzione; eventuali pesi e vincoli gravanti sulla riserva sono inefficaci e il legittimario non è tenuto ad eseguirli.
Validità delle diposizioni testamentarie lesive: la Cassazione torna a definire i limiti e i rimedi esperibili
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