Edilizia e urbanistica: opere abusive e sanatoria

In tema di condono edilizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a citare una mera richiesta di un funzionario comunale volta a sollecitare un parere sulla possibilità di ripristino delle condizioni di condonabilità, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata. La volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. Ogni forma di sanatoria, sia edilizia ex art. 36 del DPR 380/01 che relativa alla disciplina del condono, non può essere parziale né può essere interessata da interventi edilizi di “riduzione per demolizione” per ricondurre l’immobile in parametri legali. Le uniche possibilità di successivo intervento sugli immobili abusivi, non incompatibili con il condono, sono quelle previste dall’art. 35, comma 14, L. n. 47 del 1985 per modesti lavori di rifinitura e dall’art. 43, quinto comma, della stessa legge per opere strettamente necessarie a rendere funzionali gli edifici qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali. Ammettere lavori che modifichino il manufatto abusivo dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere costituirebbe indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposterebbe arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio. Solo di recente, con l’art. 36 bis del DPR 380/01 introdotto dal D.L. 69/2024 convertito con legge 105/2024, è stata prevista una limitata deroga che consente, a determinate condizioni, interventi edilizi successivi specificamente impartiti per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, ferma restando l’impossibilità di una sanatoria parziale dell’opera abusiva (Cassazione, sentenza, 4 giugno 2025, n. 20665, sez. III penale).

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