Il creditore di un Condominio chiede all’amministratore i dati dei condomini morosi, ma l’amministratore comunica solo i nominativi senza le rispettive quote millesimali. Il creditore può agire direttamente contro l’amministratore in proprio per ottenere i dati dei condomini? La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 15 gennaio 2025, n. 1002 (testo in calce), affronta la questione per la prima volta in quanto non si registrano precedenti di legittimità. Innanzitutto, gli ermellini ricordano che il creditore del Condominio deve prima escutere i condomini morosi, infatti, «il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente è […] subordinato alla preventiva escussione del moroso ed è limitato alla rispettiva quota di quest’ultimo e non all’intero debito verso il terzo creditore». Ciò premesso, viene chiarito che gli effetti dell’attività dell’amministratore, in qualità di rappresentante della compagine condominiale, sono imputabili direttamente al Condominio, invece, con riferimento alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, l’amministratore è destinatario di un comando previsto dalla legge a tutela dei creditori del Condominio stesso. Pertanto, nell’azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi il legittimato passivo è l’amministratore in proprio e non il Condominio in persona dell’amministratore.
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