La responsabilità del notaio può essere esclusa in caso di errore del Conservatore

La responsabilità del notaio per non avere rilevato l’esistenza di un pignoramento, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l’errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l’individuazione dell’iscrizione ipotecaria con l’uso dell’ordinaria diligenza professionale. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 15676/2025. Il professionista notarile che effettui regolarmente le visure per soggetto utilizzando il codice fiscale del venditore non può essere ritenuto responsabile qualora il conservatore abbia erroneamente trascritto il pignoramento a carico di un diverso codice fiscale, seppur riferito al medesimo soggetto, rendendo così inesigibile la verifica attraverso le normali procedure di controllo. La valutazione della responsabilità professionale richiede un accertamento concreto delle attività che il notaio poteva e doveva compiere secondo l’ordinaria diligenza per individuare eventuali errori del conservatore, non potendosi limitare a declamazioni astratte sui doveri professionali senza specificare quali concrete misure ulteriori fossero esigibili nel caso di specie. La motivazione che si limita ad enunciare regole astratte senza alcun riferimento al caso concreto e alle effettive possibilità di accertamento disponibili al professionista risulta meramente apparente, anche se composta da numerose pagine, difettando del necessario collegamento tra i principi generali e la fattispecie specifica. Non è configurabile un obbligo di indagine per immobile, non essendo tale modalità di ricerca tecnicamente possibile, rimanendo l’unica via percorribile quella della visura per soggetto che, se correttamente effettuata con i dati identificativi del venditore, esaurisce il dovere di diligenza del notaio in assenza di specifici elementi che impongano ulteriori approfondimenti investigativi.

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