Sulla vessatorietà di cui all’art 1957 c.c.

Con ordinanza del 22 luglio 2025, n. 20773, la Corte di Cassazione ha confermato la vessatorietà delle clausole che nei contratti di fideiussione consentono all’ente creditizio di rivolgersi al garante decorsi sei mesi dalla scadenza del termine per l’adempimento, anche in mancanza di istanze verso il debitore principale, in deroga all’art 1957 c.c.
Tale principio di diritto è stato pronunciato in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per il recupero di un ingente finanziamento dal fideiussore. Rispetto alla valutazione di vessatorietà della clausola, gli Ermellini ricordano che già in precedenti pronunce avevano ritenuto che “nel derogare, in termini più ampi, il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto all’art. 1957 cod. civ. viene prolungato il tempo in cui la banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, […] il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita banca” e che “una siffatta clausola si appalesa senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore”

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