L’azione del legittimario che ottenga la riduzione di una disposizione testamentaria, a titolo di erede o di legato, lesiva della quota di legittima, anche dopo la riforma, continua ad essere opponibile ai terzi. Infatti «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652» (art. 561, comma 1, primo periodo, novellato).
La norma fa riferimento esclusivamente al legatario ma va coordinata con l’articolo richiamato (art. 2652, n. 8), modificato dalla riforma come sotto precisato, che prescrive la trascrizione delle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e specifica che l’azione di riduzione [recte restituzione] è sempre opponibile agli acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, mentre dopo i tre anni opera il principio della priorità della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.
Stabilisce, infatti, il nuovo art. 563 – completamente riscritto dalla novella normativa (a partire dalla rubrica: Effetti della riduzione della donazione) – che «La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’art. 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata». Con la nuova disciplina viene meno la garanzia ex lege del bene donato per la soddisfazione della quota di legittima; il legittimario può ottenere dal donatario, mediante una “compensazione in denaro”, il valore necessario ad integrare la sua quota di legittima.
In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica anche “alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.
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