Servitù e procedura di espropriazione: l’interpello n. 289/2025

Il caso è questo: un contribuente ha subito la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto sul proprio terreno, nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Per tale servitù è stata riconosciuta un’indennità complessiva di poco più di mille euro, corrisposta in due tranche: un acconto nel 2022 e il saldo nel 2024, in concomitanza con la stipula dell’atto notarile che formalizzava la servitù. Il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se questa somma debba essere considerata imponibile ai fini IRPEF, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 all’articolo 67 del TUIR, che disciplina i cosiddetti “redditi diversi”. Nella sua interpretazione, l’istante sosteneva che l’indennità non dovesse essere tassata, perché derivante da una servitù imposta per pubblica utilità e non costituita volontariamente, e perché regolata da una normativa speciale (quella sulle espropriazioni), che escluderebbe la tassazione.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha fornito un orientamento opposto. Ha ricordato che la legge di bilancio 2024 ha modificato il TUIR introducendo, tra i redditi diversi, anche quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come la servitù, la superficie o l’usufrutto.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2024, le somme percepite in occasione della costituzione di una servitù – anche se si tratta di un atto coattivo e non volontario – devono essere considerate reddito imponibile. L’Agenzia precisa anche che, con questa modifica, viene superata la vecchia interpretazione contenuta nella circolare del 1998, che escludeva le indennità di servitù dalla tassazione.  In conclusione, l’Agenzia afferma che l’indennità di servitù percepita dal contribuente deve essere dichiarata come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR, nella versione in vigore dal 2024.

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