La Cassazione in tema di revoca della rinuncia alla eredità

La rinuncia all’eredità, richiedendo forma solenne a pena di nullità (art. 519 c.c.), non può essere revocata tacitamente per facta concludentia. La revoca, per essere valida, deve avvenire con le stesse forme solenni della rinuncia (atto ricevuto da notaio o cancelliere). L’Agenzia delle Entrate non può fondare la pretesa impositiva su mere condotte gestionali se il soggetto era già comproprietario dei beni per altra causa.

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