Il Consiglio di Stato torna sullo stato legittimo dell’immobile realizzato prima del settembre 1967

Nel caso di manufatto realizzato prima del 1° settembre 1967, l’art. 9-bis del D.P.R. n. 380 del 2001 consente ora di utilizzare qualsivoglia tipologia di documento probante lo stato legittimo dell’immobile, ovvero, quale extrema ratio, ogni “altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”: dicitura che sembra riaprire la possibilità di ingresso nei procedimenti de quibus alle prove testimoniali formalizzate in dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Occorre anche precisare come il riferimento contenuto nell’art. 9-bis del T.u.ed. al titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio pure per i casi di immobili costruiti prima del 1967, dimostra altresì l’obiettivo, via via perseguito dal legislatore, di far convergere verso la “certificazione formale” dello stato di legittimità anche immobili che originariamente di tale titolo sono privi: si realizza così un equilibrato contemperamento tra esigenze di certezza delle situazioni e tutela delle regole che sovrintendono al governo del territorio.

Occorre inoltre valutare se lo “stato legittimo” sia necessariamente e solo quello prima facie emergente dal titolo, ovvero se sia possibile dimostrarne una diversa consistenza. Ci si chiede se una volta individuato il titolo di legittimazione, la sua obiettiva inconsistenza contenutistica consenta di superarne il dettato formale utilizzando le medesime modalità probatorie indicate dall’art. 9-bis del T.u.ed. È da ritenere che, nei casi in cui il titolo edilizio sia così risalente nel tempo da presentarsi del tutto lacunoso, come tipico dell’epoca, al quesito possa essere data risposta positiva

Download