Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto in donazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alla detrazione ex art 119 DL 34/2020 (cd. Superbonus)

La risoluzione n 62 dell’agenzia delle entrate precisa che se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Nel caso esaminato, precisa l’Agenzia,  non opera l’esclusione prevista dalla norma, atteso che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale.

Pertanto, qualora venga ceduto a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68. 

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