In tema di risoluzione del contratto per inadempimento e di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., quando le parti si accusano reciprocamente di inadempimento, la valutazione della domanda di risoluzione per colpa e dell’eccezione di inadempimento deve essere condotta ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull’assetto dei loro interessi come risultante dal contratto. La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell’insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità, ossia per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L’art. 1460 c.c. consente alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell’inadempimento dell’altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l’interesse dell’altro al conseguimento dell’utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto ex art. 1375 c.c. Il giudice di merito, nel valutare comparativamente la condotta delle parti, può legittimamente dare peso alla circostanza che il rifiuto di una parte di adempiere la propria prestazione abbia compromesso in modo grave ed in via definitiva l’interesse della controparte di conseguire l’utilità perseguita con il contratto, purché tale risultato non sia estraneo al contratto stesso, non sia cioè rimasto a livello di mero motivo soggettivo, ma costituisca la specifica prestazione dedotta in contratto. I motivi che spingono il soggetto a contrarre possono essere considerati irrilevanti solo qualora siano rimasti nella sfera interna del contraente, mentre se essi vengono esteriorizzati mediante la loro formalizzazione nel documento contrattuale, concorrono a formare la causa concreta del contratto, intesa quale funzione pratica che le parti hanno assegnato all’accordo. Il mancato avvalimento da parte di una delle parti della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto per il mancato adempimento di specifici obblighi della controparte orienta a ritenere che essa non consideri tali obblighi essenziali nell’economia del contratto, costituendo elemento valutabile ai fini del giudizio di proporzionalità degli inadempimenti reciproci.
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