Contratti agrari: alcune precisazioni in tema di diritto di prelazione e di riscatto

Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall’articolo 8 comma 3 della legge 26 maggio 1965 n. 590 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste che siano conformi e inerenti alla causa della vendita, con la conseguenza che non è tenuto al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché tale obbligo sia regolato nello stesso contratto preliminare. Le disposizioni sulla prelazione e sul riscatto agrario hanno carattere di norme di ordine pubblico con finalità sociali, economiche nonché di tutela e sviluppo delle imprese agrarie, e il diritto di prelazione trova titolo nella legge, mentre la stipulazione di contratto preliminare tra il proprietario del fondo e il terzo costituisce il presupposto per l’esercizio del diritto del coltivatore diretto, il quale rimane terzo rispetto al contratto preliminare concluso in forza dell’attività del mediatore. L’articolo 8 comma 1 della legge 590 del 1965 attribuisce il diritto di prelazione a parità di condizioni, ponendo il titolare del diritto nell’alternativa tra il sostituirsi nel contratto preliminare al promissario acquirente, facendo proprie tutte le obbligazioni previste a carico di questi nel preliminare, oppure rifiutare la proposta, senza potere discriminare nell’ambito delle clausole contrattuali tra quelle favorevoli e quelle sfavorevoli, purché si tratti di clausole comunque conformi alla causa astratta del contratto di compravendita. Sussiste tuttavia il limite secondo il quale il soggetto che esercita la prelazione non è tenuto a osservare clausole che stabiliscano condizioni di pagamento maggiormente onerose rispetto a quelle previste nei suoi confronti dalla legislazione relativa allo sviluppo della proprietà coltivatrice. L’obbligo di pagamento della provvigione al mediatore, seppure inserito nel contratto preliminare dai contraenti, non può vincolare il soggetto che esercita il diritto di prelazione, sia perché il rapporto di mediazione rimane distinto rispetto alla compravendita, sia perché la relativa clausola si risolve nel comportare condizioni di pagamento più onerose rispetto a quelle legali. Il titolare del diritto di prelazione rimane estraneo al rapporto con il mediatore, il quale non può vantare di avere svolto alcuna attività a suo favore, poiché l’attività del mediatore di messa in contatto delle parti al fine della conclusione dell’affare viene eseguita soltanto nei confronti del promittente venditore e del promissario acquirente e non a favore del titolare del diritto di prelazione, il quale ha diritto di acquistare la proprietà in virtù della previsione legislativa. Il confinante titolare del diritto di prelazione esercita un diritto proprio che trova titolo nella legge ed è del tutto estraneo alle precedenti trattative sfociate nella stipulazione del contratto preliminare, non sussistendo alcun legame di continuità tra la parte originaria che ha avuto rapporti con il mediatore e il soggetto che esercita la prelazione (Cassazione, sentenza, 22 aprile 2025, n. 10500, sez. II civile)

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