Polizza vita e beneficiari: essere destinatari di beni nel testamento non basta per diventare eredi testamentari

Nell’assicurazione sulla vita, la designazione dei beneficiari mediante la formula «eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi» impone di individuare i soggetti che, al momento della morte dello stipulante, rivestono la qualità di eredi in base al titolo successorio prescelto. Per stabilire se una disposizione testamentaria integri un’istituzione di erede o un legato, occorre ricostruire l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente il dato letterale e quello logico.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di tre sorelle che rivendicavano il diritto a percepire l’indennizzo di una polizza vita sottoscritta dal fratello, per un importo di oltre 82.000 euro. La polizza individuava i beneficiari negli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi», mentre il testamento attribuiva ai figli del contraente la parte prevalente del patrimonio e alle sorelle i «rimanenti contanti».

La Corte ha ribadito che la designazione del beneficiario di un’assicurazione sulla vita costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem e che, quando il contraente richiama genericamente la categoria degli eredi, l’individuazione dei beneficiari richiede, in presenza di un testamento, l’interpretazione delle disposizioni testamentarie.

Non è decisiva la terminologia utilizzata dal testatore, dovendosi privilegiare l’obiettiva consistenza dell’attribuzione e la volontà effettivamente manifestata.

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