Con la sentenza 29 settembre 2026, n. 25955, la Corte di Cassazione torna sul rendiconto tra coeredi nel giudizio di divisione ereditaria, chiarendo che, nel determinare i frutti dovuti da chi ha amministrato individualmente un bene comune, occorre considerare anche le spese sostenute per produrli e gli oneri fiscali già versati.
La Seconda Sezione civile richiama Cass. civ., Sez. II, 14 giugno 2022, n. 18548, secondo cui la domanda di rendiconto comporta la sistemazione contabile delle reciproche partite di dare e avere. Il coerede può quindi chiedere anche in appello il rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione e il miglioramento del bene comune, senza che siano indispensabili autonome eccezioni o domande riconvenzionali.
La pronuncia ribadisce inoltre che, nella divisione di un immobile non comodamente divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti accedono al bene e devono essere considerate nella stima e nella determinazione dei conguagli. Nel quantificare il rimborso, devono tuttavia essere scomputate le detrazioni fiscali conseguite da chi ha sostenuto gli interventi, nel rispetto della domanda formulata.



