La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica e la diffusa possibilità applicativa, della questione volta a stabilire
se – tenuto conto che per orientamento già affermato la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto – il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo all’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l’esclusione del diritto previsto dall’art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, non percependo in tal caso l’ex coniuge obbligato alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha, secondo quanto già stabilito in sede di legittimità, natura retributiva ma solo previdenziale
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