In tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi i coniugi, dovendo sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. L’onere della prova grava sulla parte che richiede l’addebito, la quale deve dimostrare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri matrimoniali, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato unilateralmente senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che l’autore della condotta non dimostri l’esistenza di una giusta causa ex art. 146 c.c. o che l’abbandono sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto quando la convivenza era già intollerabile. Non costituisce “giusta causa” il solo fatto che il destinatario della domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile. L’anteriorità della crisi della coppia esclude il nesso causale tra la condotta di uno dei coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e può essere rilevata d’ufficio purché sia allegata dalla parte interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito. Non assume rilevanza la tolleranza dell’altro coniuge, non essendo configurabile un’esimente oggettiva che faccia venir meno l’illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione delle condotte altrui può essere considerata, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis era già venuta meno da tempo.
La recente precisazione contenuta nell’ordinanza della Cassazione (ord. 8366\2025): Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza
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