La chiusura d’ufficio della P.IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto nelle ipotesi previste dall’art. 35 (commi da 15-bis a 15-quinquies) del Dpr 633/1972, seppur determina notevoli problematiche operative, non può essere considerata quale causa di estinzione della società, costituendo, al massimo, ipotesi di scioglimento della società. La detta qualificazione, non impedisce, da parte del Notaio, la ricevibilità di un atto o l’autentica di una scrittura privata, che vede coinvolta detta società. Quando l’Agenzia delle Entrate procede alla cancellazione d’ufficio della P.IVA si ritiene che: Non si realizza un fenomeno di estinzione della società bensì si realizza una ipotesi di scioglimento della società. Infatti va detto che nel sistema del codice civile l’iscrizione della società di capitali nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva (ed in alcune ipotesi anche sanante) e l’eventuale cancellazione d’ufficio della P.IVA va a considerarsi come ipotesi di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, perché non potendo fatturare e quindi operare nel mercato economico non ha gli strumenti giuridici/ economici minimi; La società non è estinta perché questa può formulare istanza di attribuzione di nuova partita iva ma non la riattribuzione di quella cessata nelle sole ipotesi indicate dall’art. 15-bis del D.P.R. 633/1972;
Il notaio ha un onere comportamentale di controllo e/o verifica della sussistenza della P.IVA? La Massima afferma di no, sulla base delle seguenti considerazioni: – Il fatto che esiste un sistema di verifica non sancisce un obbligo di verifica sul punto specifico a carico del Notaio. Questi può anche ricevere un atto da parte di una società con partita Iva cancellata, il quale sarà legittimo, ove posto in essere nel rispetto delle risultanze del Registro delle Imprese.
La questione richiede maggiore prudenza ove l’atto da rogare imponga un onere di fatturazione per la società, poiché essendo cessata la partita iva non sarà possibile adempiere alle prescrizioni di legge. Si afferma che la ricezione dell’atto è comunque astrattamente possibile, alle condizioni precisate nella massima.



