Con l’ordinanza 27 maggio 2026, n. 16433, la Seconda Sezione civile della Cassazione torna sul rapporto tra regolarità urbanistica e divisione immobiliare, precisando che le difformità edilizie successive alla costruzione di un fabbricato realizzato prima del 1° settembre 1967 non impediscono necessariamente lo scioglimento della comunione.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8230/2019 e la disciplina dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985, la Corte ribadisce che, ai fini della validità della divisione, assume rilievo la presenza di una dichiarazione riferibile agli immobili e veritiera circa l’edificazione anteriore alla data indicata dalla legge.
In presenza di tale dichiarazione, le modifiche edilizie successive non autorizzate e l’eventuale falsità delle dichiarazioni relative all’assenza di ulteriori interventi non determinano, di per sé, l’impossibilità di procedere alla divisione, potendo invece incidere sul valore dei beni.



