Nell’assicurazione sulla vita, la designazione dei beneficiari mediante la formula «eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi» impone di individuare i soggetti che, al momento della morte dello stipulante, rivestono la qualità di eredi in base al titolo successorio prescelto. Per stabilire se una disposizione testamentaria integri un’istituzione di erede o un legato, occorre ricostruire l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente il dato letterale e quello logico.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di tre sorelle che rivendicavano il diritto a percepire l’indennizzo di una polizza vita sottoscritta dal fratello, per un importo di oltre 82.000 euro. La polizza individuava i beneficiari negli «eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi», mentre il testamento attribuiva ai figli del contraente la parte prevalente del patrimonio e alle sorelle i «rimanenti contanti».
La Corte ha ribadito che la designazione del beneficiario di un’assicurazione sulla vita costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem e che, quando il contraente richiama genericamente la categoria degli eredi, l’individuazione dei beneficiari richiede, in presenza di un testamento, l’interpretazione delle disposizioni testamentarie.
Non è decisiva la terminologia utilizzata dal testatore, dovendosi privilegiare l’obiettiva consistenza dell’attribuzione e la volontà effettivamente manifestata.



