Adempimento del debito altrui: l’errore inescusabile preclude l’azione di arricchimento senza causa

La Corte di Cassazione chiarisce i rimedi esperibili da chi abbia pagato un debito altrui, ritenendo erroneamente di esservi obbligato in forza di una garanzia. Quando l’errore è inescusabile, l’azione di arricchimento senza causa non è esperibile nei confronti del debitore effettivo, essendo prevista una specifica tutela restitutoria: la surrogazione legale nei diritti del creditore, ai sensi dell’art. 2036, terzo comma, c.c.

La Suprema Corte ribadisce che il sistema distingue in base alla scusabilità dell’errore del solvens: se l’errore è scusabile, è possibile ricorrere alla ripetizione dell’indebito soggettivo e, ricorrendone i presupposti, all’azione di arricchimento; se, invece, l’errore è inescusabile, il rimedio è la surrogazione legale prevista dall’art. 2036, terzo comma, c.c.

La disponibilità di quest’ultima azione esclude il requisito della sussidiarietà richiesto dall’art. 2042 c.c., impedendo il ricorso all’art. 2041 c.c., anche quando l’esercizio del rimedio tipico sia subordinato alla prova degli elementi costitutivi del credito originario.

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