Alienazione dell’unica azienda e autorizzazione dei soci: niente nullità

La cessione dell’intera azienda sociale, quando determina una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, è riservata alla decisione dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. In mancanza della necessaria deliberazione assembleare, l’amministratore è privo del potere rappresentativo per compiere l’operazione e l’atto è inefficace nei confronti della società, con effetti anche sul successivo acquisto da parte di terzi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla cessione dell’unico compendio aziendale di una società che gestiva uno stabilimento balneare. L’operazione, compiuta dall’amministratore senza preventiva deliberazione dei soci, aveva determinato lo svuotamento dell’attività produttiva e la trasformazione della società in un soggetto sostanzialmente privo della propria attività caratteristica.

L’assenza della deliberazione assembleare determina una carenza originaria del potere rappresentativo, secondo lo schema del falsus procurator. La conseguente inefficacia è opponibile anche ai terzi: il successivo acquirente non può acquistare un diritto maggiore di quello spettante al proprio dante causa, secondo il principio resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis.

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