La Corte di Cassazione torna sulla distinzione tra transazione novativa e conservativa, chiarendone le conseguenze ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.
La transazione novativa presuppone l’animus novandi, ossia l’inequivoca volontà di estinguere l’obbligazione originaria, e l’aliquid novi, consistente in una modifica sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. La transazione conservativa, invece, si limita a regolare l’esecuzione o gli effetti del rapporto preesistente. La distinzione è decisiva ai sensi dell’art. 1972 c.c.: mentre la transazione conservativa relativa a un titolo nullo è a sua volta nulla, quella novativa è nulla se relativa a un contratto illecito e, negli altri casi, annullabile alle condizioni previste dalla norma. La verifica della funzione concretamente svolta dall’accordo costituisce un passaggio essenziale: soltanto accertando se le parti abbiano inteso sostituire il rapporto preesistente oppure regolarne l’esecuzione è possibile individuare correttamente il regime di invalidità applicabile ai sensi dell’art. 1972 c.c.



