La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28, comma 6, 33, commi 1 e 1-bis TUSD) è una denuncia di successione redatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di un evento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell’eredità, sicché serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, non inseriti precedentemente nell’asse ereditario. La dichiarazione di successione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD) consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi ai dati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degli immobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018). Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di una dichiarazione integrativa idonea a modificare l’originaria dichiarazione di successione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile di modificare la devoluzione ereditaria. La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma si connota per il suo carattere prettamente emendativo di un errore commesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto poteva intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienza affetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).
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