Solo ove la clausola che contempla la caparra confirmatoria preveda una quantificazione della somma dovuta in caso di inadempimento uguale o eccedente l’ammontare della prestazione principale, essa sarà nulla per violazione della norma imperativa di cui all’art. 1385 c.c. – nullità virtuale ex art. 1418, primo comma, c.c.-, finendo per essere snaturata la sua stessa identità di caparra – e, perciò, la sua funzione -, la quale – secondo gli elementi strutturali intrinseci che la connotano – consiste in una frazione della prestazione principale – sempre che vi sia omogeneità tra caparra e prestazione dovuta.
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