Non è compatibile con l’istituto di cui all’articolo 2645 ter c.c. il cosiddetto atto di auto-destinazione patrimoniale a carattere unilaterale ed il vincolo di destinazione così costituito non è idoneo a produrre l’effetto della separazione patrimoniale opponibile ai creditori. (Nel caso di specie, il disponente ha vincolato, conservandone però la titolarità, determinati immobili allo scopo di assicurare la cura e l’assistenza della madre dichiarata disabile e beneficiaria della destinazione. La disposizione dell’art. 2645-ter cod. civ. non riconosce, sul piano sostanziale, la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale: sotto il profilo testuale, la norma presenta rilevanti indici che depongono in senso contrario alla cosiddetta “auto-destinazione” patrimoniale a carattere unilaterale; poi, sotto il profilo sistematico, in un sistema caratterizzato dal principio della responsabilità patrimoniale illimitata e dal carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità (art. 2740 cod. civ.), la portata applicativa della norma deve essere interpretata in senso restrittivo e, quindi, limitata alle sole ipotesi di destinazione “traslativa”.
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