In tema di disposizioni testamentarie contenenti vincoli di destinazione e limiti al potere di disposizione del bene, è valida la clausola che impone al beneficiario dell’attribuzione patrimoniale un vincolo di destinazione temporalmente limitato, purché contenuto entro convenienti limiti di tempo e rispondente ad un apprezzabile interesse delle parti. La valutazione della “convenienza” del limite temporale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve tenere conto della natura del diritto interessato, dell’interesse che il limite intende soddisfare e del soggetto cui il limite è imposto. Non viola l’art. 1379 c.c. la disposizione testamentaria che attribuisce un immobile ad un ente pubblico con vincolo di destinazione ad uso sportivo-ricreativo per sessanta anni, quando tale vincolo non ha carattere di perpetuità ed è funzionale al perseguimento di finalità di interesse collettivo. Il termine di sessanta anni può ritenersi congruo anche alla luce del parametro normativo di cui all’art. 2645-ter c.c., che ammette vincoli di destinazione fino a novanta anni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a pubbliche amministrazioni. La ratio sottesa al divieto di alienazione perpetua va contemperata con l’esigenza di garantire l’attuazione di finalità solidaristiche e di pubblica utilità, specie quando il beneficiario sia un ente pubblico istituzionalmente deputato alla cura degli interessi della collettività. Il vincolo di destinazione imposto dal testatore risulta quindi legittimo quando, pur limitando temporaneamente i poteri dispositivi dell’ente beneficiario, consente di realizzare un vantaggio per la comunità attraverso la gestione di servizi a finalità sociale senza scopo di lucro.
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