Lo studio intende affrontare un problema segnalato dalla dottrina classica e tuttora irrisolto: quale sia l’effetto della collazione, cioè il meccanismo giuridico che consente, ai coeredi aventi diritto, di ricomprendere nella divisione un bene (quello donato senza dispensa) che non fa parte del patrimonio ereditario.
I primi paragrafi ripercorrono le proposte ricostruttive succedutesi nel tempo.
In primo luogo, le teorie restitutorie, viziate dal tentativo di riattrarre alla comunione ereditaria il bene donato. Rispetto alle quali, viene poi svelato l‘equivoco legato alla formula del «rientro nella massa dividenda» (espressione di cui si dimostra il significato atecnico).
Neppure risolutiva appare l’idea del rapporto obbligatorio (ancora prevalente in giurisprudenza), che non si fa carico di mettere a confronto le modalità attuative dell’obbligazione (domanda di
adempimento e sentenza di condanna) con gli strumenti realizzativi della collazione (che non richiede alcun comportamento esecutivo del donatario, ma si attua attraverso la domanda di divisione).
Un progresso parziale è rappresentato dalla tesi che ricostruisce la collazione come diritto potestativo, afferente allo stesso diritto alla divisione, anche se neanch’essa spiega come sia possibile dividere un bene che non fa parte della comunione ereditaria.
Per formulare la proposta ricostruttiva, si ripropone una rilettura del fenomeno divisionale ereditario, il cui presupposto minimo viene individuato non nella preesistente contitolarità sui beni assegnati, ma nella «coeredità», come dimostra sul piano normativo la fattispecie della divisione del testatore. La divisione viene ripensata come categoria funzionale, connotata da una causa costante (la distribuzione pro quota di una massa patrimoniale), ma suscettibile di realizzarsi mediante strutture (effetti) variabili. Esito accolto, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Muovendo da questa premessa, si ricostruisce l’effetto della collazione come forma di inopponibilità del titolo donativo ai coeredi aventi diritto, del tutto analoga a quella discendente dalla revocatoria: e come al creditore in questo secondo caso è consentito sottoporre ad esecuzione il bene alienato, e quindi non rientrante nell’ambito oggettivo della sua legittimazione (il patrimonio del debitore), così ai coeredi è consentito ricomprendere nelle porzioni divisionali il bene donato, e quindi non rientrante nell’ambito oggettivo della loro legittimazione (il patrimonio ereditario). In termini semplificanti: in virtù della collazione, gli aventi diritto dividono un bene altrui.
Ciò consente di ridefinire gli effetti della divisione con collazione e di trarne, nei paragrafi conclusivi, una serie di ricadute operative: in tema di forma, di prescrizione, di rinunciabilità e di necessità di segnalazione pubblicitaria.
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