Con una recente sentenza del 2025, la n. 34681, la Corte di Cassazione interviene sul tema del privilegio dei crediti e della sua opponibilità ai terzi, ribadendo che il privilegio, pur avendo fonte legale, non è di per sé sufficiente a garantire la prelazione in sede esecutiva se non correttamente coordinato con le regole della pubblicità immobiliare. La Corte chiarisce che, nei rapporti con creditori concorrenti e acquirenti, è decisiva la verifica della natura del privilegio (speciale o generale) e del suo collegamento al bene, nonché il rispetto delle formalità previste per la sua effettiva tutela. La pronuncia richiama l’attenzione di notai e professionisti sulla necessità di un’accurata due diligence dei gravami e della corretta qualificazione dei crediti assistiti da privilegio, specie in sede di atti dispositivi e procedure concorsuali. Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 19314 del 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva. Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro».
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