Nulla la delibera condominiale in tema di lavori su proprietà esclusive di singoli condomini dissenzienti

In tema di delibere condominiali, sono affette da nullità, e non da mera annullabilità, le deliberazioni dell’assemblea aventi ad oggetto interventi su beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, come i balconi, in quanto esorbitanti dalle attribuzioni dell’organo assembleare. L’impossibilità giuridica dell’oggetto della delibera va infatti valutata in relazione alle competenze proprie dell’assemblea, la quale, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi esclusivamente della gestione dei beni e dei servizi comuni. Ne consegue che l’assemblea non può validamente deliberare in merito a beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, poiché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, basato sul principio maggioritario, ma richiede necessariamente il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi. Tali delibere sono impugnabili senza limiti di tempo, non trovando applicazione il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per le delibere meramente annullabili. Sussiste inoltre l’interesse ad agire del condomino dissenziente che impugni dette delibere nulle, in quanto dall’adempimento dei contratti conseguenti alle decisioni assembleari e sottoscritti dall’amministratore per l’ente di gestione risponde il condominio e, quindi, ciascun condomino. L’unica eccezione a tale principio si configura nel caso in cui gli interventi sui beni di proprietà esclusiva si riflettano sull’adeguato uso delle parti comuni. )

Download