La Cassazione torna sull’opponibilitá ai terzi dell’atto e sulla funzione della trascrizione

Al fine di stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, si deve avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

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