La Cassazione torna sul rapporto tra contratto preliminare e menzioni catastali

Le menzioni catastali richieste dall’articolo 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985, piuttosto che costituire – come sostenuto dalla dottrina – un requisito di contenuto-forma della sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., rappresentano un fatto che deve formare oggetto dell’accertamento del giudice, perché per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali, l’accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell’atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo. La configurabilità della mancata trascrizione di tali menzioni nel corpo della sentenza quale vizio di contenuto-forma della sentenza stessa si infrangerebbe, pertanto, contro il rilievo che la sentenza è un atto processuale e, come tale, non può soggiacere a previsioni di nullità di carattere civilistico, dettate per gli atti autonomia privata. Ciò implica che il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell’azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell’articolo 29 della legge 52/1985 costituisce un error in iudicando censurabile in cassazione ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza: in particolare, gli effetti di tale errore sono destinati ad esaurirsi all’interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari.

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