ETS e clausole statutarie in tema di devoluzione

La risposta del 3 luglio 2024 chiarisce un tema ricorrente nell’ambito del Terzo Settore: la necessità o meno di inserire espressamente, negli statuti degli enti, il riferimento alla Fondazione Italia Sociale nella clausola di devoluzione del patrimonio prevista dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore (CTS). Secondo l’interpretazione fornita, l’assenza di tale dicitura non rappresenta un elemento essenziale dello statuto e non può quindi giustificare il rifiuto dell’iscrizione di un ente nel RUNTS. L’art. 9 CTS, infatti, combina norme statutarie di fonte privata con norme legali di carattere suppletivo: la scelta dei destinatari della devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione, è affidata in primo luogo all’autonomia dell’ente. Solo in mancanza di una previsione statutaria o di una decisione dell’organo competente opera la regola residuale individuata dalla legge. Il Ministero del Lavoro ha inoltre ribadito che lo statuto deve essere semplicemente “conforme alla legge”, senza necessità di riprodurre integralmente il testo normativo o di indicare puntualmente la Fondazione Italia Sociale. È sufficiente richiamare l’obbligo di devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall’articolo 9 del CTS. La questione appare inoltre ridimensionata alla luce del recente intervento legislativo che prevede l’abolizione della Fondazione Italia Sociale, con conseguente ridefinizione delle sue funzioni e del destino del suo patrimonio. Tale scenario conferma ulteriormente che la menzione della Fondazione nello statuto non può essere considerata un requisito obbligatorio.

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