Rinnovazione dell’ipoteca: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 69/E del 17 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità operative per la rinnovazione delle ipoteche nei registri immobiliari, sempre più frequente a causa della maggiore durata dei mutui. La rinnovazione deve essere richiesta dal creditore entro i venti anni per evitare la perdita di efficacia dell’ipoteca. In caso di trasferimento degli immobili ipotecati, la nota va estesa anche ai nuovi proprietari risultanti dai registri. Non è invece obbligatoria l’indicazione del nuovo creditore, se già annotato a margine dell’iscrizione originaria. La Risoluzione affronta anche le modifiche agli immobili ipotecati, frequenti nel lungo periodo di durata dell’ipoteca (frazionamenti, nuove identificazioni catastali, demolizioni o restrizioni). Pur ribadendo il principio di “conformità” della nota di rinnovazione a quella originaria, l’Agenzia ritiene opportuno indicare i dati catastali aggiornati, eventualmente affiancati da quelli storici, per garantire una pubblicità immobiliare più chiara e affidabile. Confermata infine la possibilità di pagare i tributi per il rilascio della copia della nota originaria tramite modello F24 Elide.

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