Sulla determinazione dell’oggetto del contratto preliminare

Nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l’atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il rimando ad elementi esterni ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può altresì essere incompleta o mancare del tutto, purché l’intervenuta convergenza delle volontà risulti, sia pure aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile.

Ciò che è esterno alla scrittura è inidoneo non già di per sé stesso e di per sé solo a concorrere a determinare, nel complessivo contesto delle clausole, l’oggetto del contratto, ma in quanto le parti, attraverso l’allegazione (e sottoscrizione) di un’apposita planimetria, abbiano inteso attribuire rilievo negoziale solo a quest’ultima.

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