Concordato fallimentare e cessione di crediti: Cassazione n. 3220\2025

In tema di concordato fallimentare, le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla L.n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta all’albo degli intermediari finanziari, di cui all’art 106 del d.lgs. n. 385 del 1993.

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