Atto sostanzialmente modificativo dell’oggetto sociale: si tratta di inefficacia, giammai di nullità

Va ribadito che l’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. non introduce una mera regola di comportamento, ma un limite legale ai poteri rappresentativi degli amministratori.

Pertanto, l’atto compiuto in violazione di tale limite è affetto da una carenza originaria di potere, che si traduce nell’ inefficacia verso la società (secondo il modello del falsus procurator). Il vizio è opponibile ai terzi, poiché il terzo non può acquistare un diritto maggiore di quello del suo dante causa (resoluto iure dantis).

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