In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest’ultimo – ai fini della determinazione della competenza per territorio – si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.
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