Deposito del prezzo presso il notaio rogante: la Cassazione chiarisce il perimetro della responsabilità del professionista

In tema di deposito fiduciario di garanzia, ove il contratto sia stipulato anche nell’interesse del depositante, il fiduciario che consegni la somma al beneficiario nonostante il dissenso motivato del depositante e prima della definitiva risoluzione della controversia sull’avveramento della condizione pattuita, risponde per inadempimento contrattuale. Il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1223 c.c., va individuato nella effettiva diminuzione patrimonialesubita dal depositante e non può essere limitato al solo maggior costo o difficoltà di recupero della somma. Inoltre, la possibilità per il depositante di agire contro il beneficiario per la restituzione dell’importo indebitamente percepito non esclude né riduce, di per sé, la responsabilità risarcitoria del fiduciario, potendo l’obbligo restitutorio del beneficiario e l’obbligo risarcitorio del fiduciario concorrere secondo le regole delle obbligazioni solidali, fermo il divieto di duplicazione del pagamento.

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