“Lo stato di inattività di una società non esclude la legittima esistenza della stessa, finchè non cancellata dalla Camera di Commercio, nè limita la capacità giuridica della società, la quale potrà compiere qualsiasi atto di gestione, anche di natura dispositiva, senza che nessuna limitazione ai poteri di rappresentanza possa conseguire automaticamente e direttamente dalla mera situazione di inattività. Neppure può ritenersi che la situazione di inattività legittimi di per sè una cancellazione della società dal Registro delle Imprese, potendo tale cancellazione conseguire esclusivamente al ricorrere delle ipotesi tipizzate dall’art. 2490 c.c., in tema di società di capitali e dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 247/2011, rispettivamente in tema di imprese individuali e di società di persone.”
Si definisce «società inattiva» una società che pur essendo iscritta nel Registro delle Imprese non esercita alcuna attività economica (lo stato di inattività è annotato alla C.C.I.A.A).
Tale società è da considerarsi esistente fino a quando non interviene la cancellazione ai sensi dell’art 2495 c.c.
La massima non analizza gli aspetti fiscali e tributari, ma sottolinea che la società inattiva è una società con piena capacità negoziale, che può quindi compiere qualsiasi atto di gestione, senza alcuna limitazione dei poteri di rappresentanza.
L’inattività protratta potrà comportare la cancellazione dalla Camera di Commercio nelle seguenti ipotesi:
1) mancato deposito per oltre tre anni consecutivi (ex art 2490 c.c)
2) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi (ex art. 2 e 3 D.P.R. 2011/247)
Il Notaio, si afferma, può quindi ricevere validamente atti ove intervengano società inattive, con le dovute cautele in tema di normativa antiriciclaggio: l’inattività potrebbe essere considerata un fattore di rischio, soprattutto per soggetti di recente costituzione o tornati operativi dopo un periodo di inattività.



